Pignoramento Stipendio
Il Pinogramento permette il recupero dei crediti aggredendo il Patrimonio del debitore. Può riguardare lo Stipendio e i Beni Mobili e Immobili, tuttavia, nella sua attuazione sono previsti dei limiti, anche alla luce del nuovo Decreto Fiscale febbraio 2012
Il Pignoramento. Nozioni e Disciplina
Tra le tante sgradevoli complicanze in cui si incorre quando non soddisfiamo un credito, è il Pignoramento. Un creditore, a tutela del proprio credito e al soddisfacimento dello stesso, da seguito al processo di esecuzione forzata sui beni del debitore rivalendosi su di essi con atto di Pignoramento. L'esecuzione forzata, quindi l'efgbspropriazione dei beni, avviene in forza di precetto o titolo esecutivo regolare ed esistente.
Il Pignoramento può essere avviato ad esempio nel caso di non pagamento delle rate del mutuo o finanziamento non pagamento di una cartella esattoriale entro il termine di 60 giorni come da legge, etc.
È disciplinato dagli artt. 491 e successivi del Codice di Procedura Civile, secondo cui il Pignoramento consiste nell'ingiunzione che l’Ufficiale Giudiziario invia al debitore, da cui deriva l'obbligo di astensione al compimento di qualunque atto o azione ad esso connessa, tale da sottrarre i beni che garantiscono il credito, pregiudicando la procedura. Il Pignoramento rende inopponibili ai creditori che intervengono durante il procedimento di esecuzione forzata, qualsiasi atto di disposizione sui beni pignorati al debitore, come ad esempio la vendita o la cessione del credito.
La procedura del Pignoramento. Come avviene
Viene redatto dall’Ufficiale Giudiziario un verbale dal quale risulta innanzitutto l’ingiunzione, che oltre a contenere gli specifici ordini di astensione da eventuali atti di disposizione del patrimonio oggetto del Pignoramento deve presentare:
- l’invito al debitore di iscrivere la propria residenza nei pressi della sede del giudice competente dell’esecuzione per l’effettuazione delle notifiche, in mancanza saranno effettuate presso la cancelleria del giudice;
- l’avvertimento che consente al debitore di evitare la restituzione dei beni o dei crediti pignorati attraverso il deposito di una somma di denaro pari all’importo dovuto ai creditori.
Accanto all’ingiunzione troveremo la descrizione di tutte le cose pignorate e il relativo stato di conservazione attraverso rappresentazione fotografica o audiovisiva, nonché la determinazione approssimata del presumibile valore di vendita che viene stabilito, se richiesto dal creditore, da uno stimatore esperto nel campo, scelto dallo stesso Ufficiale Giudiziario.
Pignoramento Beni Mobili ed Immobili
Il Codice Civile all’art. 812 terzo comma definisce beni mobili tutti quelli che non sono ricompresi nel novero di beni immobili. Sono beni immobili, quindi, il suolo, le sorgenti, i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio e in genere, tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
I Beni Mobili
Quando il pignoramento riguarda i beni mobili, l’Ufficiale Giudiziario procede presentando il titolo esecutivo, cercando nella casa del debitore e nelle altre proprietà. Vanno preferiti:
- il denaro contante;
- gli oggetti preziosi;
- i titoli di credito;
- ogni altro bene che possa garantire una sicura realizzazione.
Le prime tre categorie di beni vengono consegnati dall’Ufficiale Giudiziario al cancelliere solo nel caso in cui siano presenti altri beni. Questi verranno depositati in un pubblico deposito o affidati ad un custode.
La procedura di pignoramento non può essere effettuata nei giorni festivi né al di fuori dall’orario stabilito per le notificazioni dalla legge, cioè dalle 7 alle 21.
I Beni Immobili
Per il Pignoramento immobiliare invece, si procede con la notifica effettuata al debitore, l'iscrizione dei beni immobili nei relativi registri immobiliari, un atto che contiene la descrizione degli immobili, l'ingiunzione con cui si ordina al debitore di astenersi al compimento di atti tali da sottrarre i beni oggetto di espropriazione a garanzia del credito. Unitamente all’immobile è possibile che siano sottoposti a pignoramento anche i beni mobili in esso contenuti, laddove alcuni di questi, per proprie caratteristiche, lo rendano necessario. A custodia dei beni, verrà nominato un responsabile che può essere o lo stesso debitore o, su richiesta del creditore al giudice, un terzo soggetto, salvo il caso in cui il debitore non abiti nell'immobile.
Tipico esempio di pignoramento immobiliare è il caso di mancato pagamento delle rate di mutuo ipotecario con iscrizione di ipoteca sull'immobile, a garanzia del finanziamento.
I Beni Impignorabili
Sono beni impignorabili, quelli cui fa riferimento l'art.514 del c.p.c. e cioè quelli che per credo, tradizione, valore affettivo, prevalgono sul principio secondo cui tutti i beni dovrebbero essere sottoposti a garantire il credito. Sono inoltre inclusi quelli indispensabili allo svolgimento della normale vita domestica. Quindi ad esempio sono impignorabili la fede nuziale, un crocifisso, lettere, decorazioni il frigorifero, i letti, stufe e cucine etc.
Tra i crediti, sono impignorabili quelli richiamati dall'art 545 del c.p.c. e cioè i crediti alimentari tranne in certi casi e quelli che consistono in assegni di mantenimento, sussidi di maternità e malattia, etc.
I Beni limitatamente Impignorabili
Sono limitatamente impignorabili tutti i beni strumentali quindi indispensabili all'esercizio della professione cui deriva il sostentamento proprio e della propria famiglia, tali beni infatti, possono essere pignorati per valori superiori al quinto, solo se il presunto valore di realizzo, non sia sufficiente a soddisfare il credito. Questa disposizione non è valida se l’atto viene effettuato nei confronti di una società.
Il pignoramento perde efficacia se entro novanta giorni dallo stesso non viene richiesta la vendita o l’assegnazione. Quando riguarda un bene immobile il giudice emana un'ordinanza con la quale viene disposta la cancellazione delle trascrizioni effettuati sul suddetto bene dai registri immobiliari.
Pignoramento Stipendio, applicazione e limiti
Il Pignoramento dello Stipendio è la forma tipica di Pignoramento presso Terzi.
Col Pignoramento presso Terzi, il debitore, per soddisfare il proprio debito verso il creditore che procede al recupero, si rivale a sua volta nei confronti di un altro soggetto.
Già da tempo, secondo varie sentenze della Corte Costituzionale (si vedano le sentenze n.89/1987 e n.878/1988) è stata abolita la regola di assoluta impignorabilità dello stipendio. Inoltre, la Finanziaria 2005, con la legge 311/04, ha equiparato la pignorabilità degli stipendi pubblici a quelli privati.
Per essere più precisi, vige la regola secondo cui lo stipendio, in linea generale, è impignorabile salvo alcune eccezioni e cioè:
- i debiti riguardano alimenti di prima necessità per cui lo stipendio può essere sottoposto a pignoramento per non oltre un terzo (1/3) al netto delle ritenute;
- si ha un debito verso lo Stato o enti o imprese per le quali il debitore lavora riguardante in maniera specifica il rapporto d’impiego. In questo caso lo stipendio, al netto delle ritenute, è pignorabile fino ad un massimo di un quinto (1/5);
- il debito è determinato da tributi dovuti allo Stato, alle Provincie o ai Comuni cui il debitore è impiegato, è possibile pignorare fino ad un quinto (1/5) dello stipendio, sempre al netto delle ritenute.
Se si presentano contemporaneamente le ultime due fattispecie, il pignoramento non può comunque superare un quinto (1/5) del valore dello stipendio.
Se si presentano simultaneamente tutte le fattispecie, la quota massima di pignoramento dello stipendio non può essere maggiore della metà dello stesso, al netto delle ritenute.
Gli Stipendi Privati
Per quanto riguarda invece, unicamente gli stipendi privati, bisogna tenere conto di ulteriori specificazioni:
- è il Presidente del Tribunale o un suo delegato, a decidere sulla quota di stipendio pignorabile nel caso di crediti alimentari;
- gli stipendi sono pignorabili fino ad un quinto (1/5) per tributi dovuti, non solo allo Stato, alle Provincie e ai Comuni, ma anche per ogni altro credito;
- quando concorrono due o più fattispecie, la quota pignorabile non può comunque superare la metà dello stipendio.
Evitare il Pignoramento e liberare i beni
Esiste un unico modo per evitare il pignoramento dei propri beni ed è quello di versare all’Ufficiale Giudiziario l’importo dovuto con l’aggiunta delle spese affinché questo venga consegnato al creditore.
I beni possono essere liberati dal pignoramento attraverso un’ordinanza del giudice che attesta la volontà del debitore di sostituire a beni e crediti sottoposti a pignoramento, con una somma in denaro tale da soddisfare il/i creditori. Alla somma vanno aggiunti interessi, spese di esecuzione e spese varie.
È necessario però che il debitore:
- presenti tale dichiarazione al giudice affinché questo possa emettere una sentenza valida;
- depositi in cancelleria, congiuntamente ad un’istanza detta di conversione, almeno un quinto (1/5) dell’importo dovuto;
A questo punto il giudice stabilisce la somma da sostituire ai beni e crediti pignorati.
La Rateizzazione
Per giustificati motivi e laddove il pignoramento riguardi beni immobili, può disporne la rateizzazione in rate mensili entro e non oltre 18 mesi. Il debitore che si avvale di tale soluzione corrisponderà, proprio per effetto della dilazione, una somma totale aumentata del tasso di interesse. Inoltre, se il debitore non effettua i pagamenti o li ritarda di oltre 15 giorni, le somme che fino a quel momento sono state versate vengono considerate come una parte dei beni pignorati e il giudice, su richiesta del creditore, procederà alla vendita dei beni.
In generale i beni mobili sono liberati non appena viene emessa ordinanza di sostituzione dal giudice, mentre gli immobili solo dopo che il debitore ha versato l’intera somma.
La Contestazione dell'atto di Pignoramento
La fase che precede il pignoramento e cioè l'esistenza di un titolo esecutivo valido e di precetto in forza dei quali si da avvio alla procedura, può essere contestata entro 20 giorni al giudice del luogo in cui è stato notificato l’atto (art.617 c.p.c.).
Il decreto fiscale 2012 e i nuovi limiti di applicabilità
Ecco i nuovi limiti di pignorabilità sullo stipendio o pensione netta per debiti verso l'erario introdotti dal decreto fiscale 25/02/2012, in deroga a quanto stabilito dal codice di procedura civile. In particolare, la quota massima pignorabile per debiti verso l'erario è uguale a:
- un decimo (1/10), per debiti fino a € 2.000,00;
- un settimo (1/7), per debiti compresi tra € 2.0000,00 e 5.000,00;
- un quinto (1/5), come precedentemente il decreto, per debiti che superano € 5.000,00.
Per tutti gli altri debiti di altra natura restano vigenti le precedenti disposizioni del Codice di Procedura Civile che fissa la quota massima pignorabile a un quinto (1/5) dello stipendio o della pensione netta.